Sardegna al 41 bis

Sardegna, l’isola dei 41-bis: tra sicurezza nazionale e nuove servitù


C’è un fantasma che torna ad agitare le coste della Sardegna, ed è quello delle “isole-carcere”.
Ma se trent’anni fa l’Asinara era il simbolo di una risposta emergenziale necessaria contro le stragi di mafia, oggi la trasformazione degli istituti di Uta, Bancali e Badu ’e Carros in “super-carceri” per il regime di 41 bis è percepita da Cagliari come un’imposizione coloniale.

La tensione tra la Regione guidata da Alessandra Todde e il Ministero della Giustizia, rappresentato dal sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, è ormai allo scontro frontale.

La data del 28 febbraio è segnata in rosso sul calendario della politica sarda. La governatrice Todde ha chiamato a raccolta istituzioni, sindacati e società civile per una manifestazione a Cagliari che deve essere trasversale.

Non è solo una questione di ordine pubblico, ma d’identità e diritti: il fronte sardo contesta l’idea che l’insularità, da svantaggio geografico riconosciuto in Costituzione, diventi un “vantaggio logistico” per lo Stato per confinare i detenuti più pericolosi lontano dai riflettori della Penisola. “Non siamo un territorio di confine inaccessibile”, denunciano le sigle coinvolte, rifiutando quella che definiscono una nuova e pesante “servitù carceraria”.

La battaglia si sposta ora nelle aule del Consiglio regionale. La proposta di legge depositata da Camilla Soru, e sostenuta dall’intero campo largo (con sponde significative in Forza Italia), punta a un bersaglio preciso: l’articolo 41 bis della legge 354/1975.

Il testo chiede di sopprimere l’inciso che suggerisce di collocare i boss mafiosi “preferibilmente in aree insulari”.
Una dicitura che i proponenti considerano anacronistica e in palese contrasto con il nuovo Articolo 119 della Costituzione, che impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli derivanti dall’essere un’isola.

“L’insularità è una condizione da valorizzare, non da utilizzare come strumento di separazione”, ribadiscono i firmatari, unendo PD e partiti della coalizione sarda in un pressing che arriva fino ai palazzi romani.

Mentre la politica discute, la realtà dietro le mura è drammatica. La Garante regionale dei detenuti, Irene Testa, ha sollevato il velo sulle condizioni del carcere di Cagliari-Uta. Qui, un nuovo padiglione da 92 posti per il 41 bis è praticamente pronto al collaudo, ma la struttura rischia di essere una cattedrale nel deserto della gestione quotidiana.

I numeri sono impietosi: mancano 119 agenti di polizia penitenziaria rispetto alla pianta organica e c’è un solo psichiatra incaricato di seguire una popolazione carceraria dove l’80% dei reclusi assume psicofarmaci.

Per ogni visita medica esterna di un detenuto in regime speciale, occorrono scorte imponenti che paralizzano di fatto il resto dell’istituto.

Il paradosso denunciato dalla Garante è che l’arrivo dei Gom (il Gruppo Operativo Mobile) per gestire i boss non risolverà il degrado della detenzione comune, segnata da carenze igieniche e tentativi di suicidio.

Il caso Sardegna sta creando cortocircuiti politici interessanti. La proposta di legge regionale ricalca iniziative parlamentari di segno opposto: da un lato il senatore Marco Meloni, dall’altro il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis.

Persino le Procure locali e i sindacati medici appaiono freddi o contrari rispetto al progetto ministeriale.
In un’isola già gravata storicamente dalle servitù militari, il timore è che il “carcere duro” diventi l’ennesimo debito che lo Stato impone a un territorio fragile, senza offrire in cambio né investimenti sanitari né garanzie di sicurezza reale per i cittadini sardi.

Il cosiddetto “carcere duro”, disciplinato dall’articolo 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario, rappresenta uno dei pilastri più discussi e complessi del sistema giudiziario italiano. Come illustrato dalla Prof.ssa Antonia Menghini, Garante dei detenuti e docente di Diritto Penale, questo istituto non nasce come una sanzione aggiuntiva, ma come uno strumento di prevenzione volto a recidere i legami tra i vertici delle organizzazioni criminali e i loro territori d’origine.

L’evoluzione normativa del 41-bis è segnata dai momenti più drammatici della storia repubblicana.
Introdotto inizialmente nel 1986 con la Legge Gozzini per gestire situazioni eccezionali di rivolta interna, è nel 1992, all’indomani delle stragi di Capaci e via D’Amelio, che assume la sua fisionomia attuale.
In quel contesto di attacco frontale allo Stato, il legislatore lo trasformò in un regime speciale di rigore funzionale alla tutela della sicurezza pubblica, mirato specificamente a contrastare la criminalità di stampo mafioso e terroristico.

Al 31 ottobre 2022, la popolazione detenuta in regime di 41-bis contava 728 persone. La mappatura delle affiliazioni conferma la natura di strumento di contrasto alle mafie storiche: 241 appartenenti alla Camorra, 232 a Cosa Nostra e 195 alla ‘Ndrangheta, a cui si aggiungono piccoli nuclei legati alla Sacra Corona Unita, alla Stidda e al terrorismo interno o internazionale.
La gestione di questi detenuti è affidata al G.O.M. (Gruppo Operativo Mobile), un nucleo specializzato della Polizia Penitenziaria che opera in una dozzina di strutture dedicate.

L’applicazione del regime comporta la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario, traducendosi in limitazioni radicali della libertà personale:
Isolamento e Socialità: Il detenuto trascorre in cella 22 ore al giorno. Le restanti 2 ore sono dedicate all’aria e alla socialità, ma in gruppi non superiori a quattro persone.
Colloqui Familiari: È concesso un solo incontro al mese della durata di un’ora, svolto dietro un vetro divisorio a tutta altezza e sottoposto a videoregistrazione. Solo in assenza di colloqui fisici è permessa una telefonata mensile di dieci minuti.
Corrispondenza: È previsto un visto di controllo sulla posta, eccezion fatta per quella con i difensori, un diritto recentemente riaffermato dalla Corte Costituzionale.


Il provvedimento è adottato dal Ministro della Giustizia per una durata di 4 anni, con proroghe biennali basate sulla persistenza dei collegamenti criminali. Contro tali decreti è possibile ricorrere al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Il cuore del dibattito resta il delicato equilibrio con l’Articolo 27 della Costituzione, che sancisce il principio della rieducazione della pena.
La Consulta è intervenuta più volte per eliminare restrizioni ritenute non funzionali alla sicurezza ma lesive della dignità umana, come il divieto di scambiare oggetti tra detenuti dello stesso gruppo o il divieto di cuocere cibi.

Secondo la Prof.ssa Menghini, la sfida futura non è mettere in discussione la sicurezza pubblica, ma garantire che l’efficacia della misura non annulli totalmente le garanzie fondamentali e il diritto alla rieducazione, assicurando che il carcere rimanga un luogo in cui la dignità della persona sia sempre preservata.

Cristina Oggiano

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